Ecco le condizioni per applicare il principio del ne bis in idem nel diritto della concorrenza

Identità di fatti, unità del contravventore e unità dell’interesse giuridico tutelato. Sono queste le condizioni che fanno scattare l’applicazione del principio del ne bis in idem in materia di diritto della concorrenza. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con sentenza del 14 febbraio (causa C-17/10, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119427&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=109094), intervenuta a stabilire in quali circostanze l’autorità garante della concorrenza nazionale può applicare sanzioni in base al regolamento n. 1/2003 se le intese illecite hanno prodotto effetti contrari al diritto della concorrenza prima dell’adesione all’Unione europea. Al di là del caso di specie che riguardava sanzioni comminate dall’autorità garante della concorrenza ceca in relazione ad intese tra aziende che operano nel settore delle apparecchiature di comando con isolamento in gas, la Corte Ue ha colto l’occasione per chiarire l’applicazione del principio del ne bis in idem nel settore dell’antitrust. Per la Corte, considerando che è indispensabile la presenza cumulativa delle 3 condizioni indicate e che l’identità dei fatti deve essere valutata con riferimento al territorio interno o esterno all’Unione, se l’ammenda della Commissione è adottata prima di quella dell’autorità nazionale garante della concorrenza per sanzionare gli effetti prodotti dall’intesa dopo l’ingresso nell’Unione, mentre quella dell’antitrust nazionale riguarda gli effetti precedenti all’ingresso nello spazio Ue, non può essere applicato il principio del ne bis in idem.

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