Doppio cognome: la Cassazione allarga le possibilità di attribuzione

Il cognome attribuito ai figli da un cittadino con doppia nazionalità, inclusa quella italiana ottenuta dopo il soggiorno per molti anni in Italia, non può essere corretto dagli ufficiali di stato civile senza il consenso dell’interessato. Di conseguenza, se il padre ha scelto in base a una delle due cittadinanze di attribuire ai figli il doppio cognome, incluso quello materno, le autorità amministrative italiane devono garantire la continuità del cognome. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, I sezione civile, n. 17462/13 del 17 luglio 2013 (17462) in una sentenza che frena la prevalenza della cittadinanza italiana sulle altre nazionalità nei casi di attribuzione del cognome. La controversia arrivata in Cassazione aveva preso il via dalla decisione della Corte di appello di Milano che aveva accolto il ricorso del Sindaco di un paese del nord e del Ministero dell’Interno i quali avevano a loro volta impugnato il decreto del Tribunale di Milano che aveva ammesso la registrazione del doppio cognome del figlio di un cittadino italiano e peruviano. Quest’ultimo aveva attribuito, in base alla legge peruviana, il doppio cognome. L’ufficiale di stato civile italiano aveva respinto l’istanza di trascrizione e corretto direttamente il doppio cognome cancellando quello materno. La Cassazione ha dato ragione al ricorrente. Prima di tutto, ha precisato la Suprema Corte, il nome è un diritto della personalità tutelato dalla Costituzione. Con la conseguenza che “una modifica coattiva del cognome potrebbe essere consentita solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato”. Questo principio deve guidare l’operatore giuridico anche nell’interpretazione della Convenzione di Monaco sui cognomi e nomi del 5 settembre 1990, ratificata in Italia con legge 19 novembre 1984 n. 950, così come, prosegue la Cassazione, devono essere applicati i principi stabiliti nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (C-148/2002, Garcia Avello) che trovano spazio nella circolare n. 397/2008. Pertanto, il ricorrente cittadino italiano e peruviano ha diritto “a portare anche in Italia il proprio doppio cognome”.

Resta ancora aperta la questione del diritto di potere attribuire anche il cognome materno per i genitori che abbiano unicamente la cittadinanza italiana, attualmente discriminati. Difficile che il legislatore ci metta mano in tempi rapidi. Una svolta potrebbe arrivare dalla Corte europea dei diritti dell’uomo alla quale si è rivolta una coppia italiana (http://www.marinacastellaneta.it/blog/diritto-al-cognome-materno-la-parola-alla-cedu.html).

Si vedano i post http://www.marinacastellaneta.it/blog/sullattribuzione-del-cognome-interviene-la-corte-europea.html e http://www.marinacastellaneta.it/blog/doppio-cognome-la-svezia-si-arrende-al-diritto-ue.html.

Per un approfondimento cognome DCSI

 

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