La domanda per ottenere un indennizzo in caso di cancellazione di un volo deve essere presentata al giudice del luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati secondo il contratto. Di conseguenza, in base all’articolo 7 del regolamento n. 1215/12 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), è il giudice italiano a doversi pronunciare se un volo, operato dalla compagnia inglese Easyjet, in partenza dall’Italia con destinazione Copenaghen, viene cancellato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 24632 depositata il 5 novembre (24632). Il ricorso era stato presentato da alcuni passeggeri che avevano acquistato da un’agenzia di viaggi di Città di Castello alcuni biglietti aerei per la tratta Roma-Copenaghen. I voli erano stati cancellati e, per raggiungere la meta, i passeggeri avevano comprato altri biglietti da un’altra compagnia aerea. Di qui l’azione dinanzi al Tribunale di Perugia che aveva respinto la domanda dichiarandosi incompetente ratione valoris (sostenendo la competenza del giudice di pace) e ratione loci. Sotto quest’ultimo profilo, la competenza, in base al regolamento n. 1215/2012, doveva essere attribuita al giudice di Civitavecchia (da Fiumicino, infatti, sarebbe dovuto decollare il volo) o al giudice di Copenaghen (luogo di arrivo) o al giudice di Londra, dove ha sede Easyjet.
Prima di tutto, la Corte di Cassazione ha chiarito l’applicabilità delle regole Ue anche nel caso di una società commerciale con sede nel Regno Unito, tenendo conto dell’accordo sul recesso. Con riguardo alla competenza per le domande di indennizzo secondo il regolamento n. 261/04 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/9 e per quelle relative all’ulteriore danno subito, la Cassazione, applicando la pronuncia della Corte di giustizia Ue nella causa C-213/18, ha stabilito che la competenza deve essere attribuita in base a regole diverse. Così, la domanda di pagamento dell’indennizzo in base al regolamento n. 261/04 “è soggetta alle regole di giurisdizione fissate nel regolamento n. 1215/2012 e, quindi, è corretto attribuire la giurisdizione al Giudice di pace di Civitavecchia” in quanto giudice del luogo di partenza del volo. La domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, invece, deve essere presentata al giudice competente in base all’articolo 33 della Convenzione di Montreal sull’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, approvata a nome della Comunità europea con decisione n. 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001. La norma in esame dispone che l’azione per il risarcimento del danno possa essere promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o “davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”. Sul criterio del luogo in cui il vettore possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, la Corte di Cassazione individua un solo giudice italiano competente ratione loci, ossia il Giudice di pace di Città di Castello poiché i passeggeri avevano acquistato i biglietti da un’agenzia di quella cittadina. La Corte ha precisato che se un’agenzia è legittimata ad emettere un titolo di viaggio per conto di una compagnia aerea, essa deve essere considerata come un ticket office del vettore. Di qui l’individuazione della competenza del Giudice di pace di Città di Castello. In ultimo, tenendo conto della connessione delle due cause, la Cassazione ritiene applicabile l’articolo 30 del regolamento n. 1215/2012.
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