Documentazione integrativa nel caso di emissione del MAE: chiarimenti dalla Cassazione

Il termine entro il quale l’autorità giudiziaria di uno Stato membro, che ha emesso un mandato di arresto europeo, deve fornire la documentazione integrativa decorre dal momento in cui l’autorità straniera riceve la domanda d’integrazione e non dal momento dell’adozione dell’istanza da parte delle autorità italiane. Lo ha precisato la Corte di cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 7310/14 del 14 febbraio (mandato di arresto) con la quale è stato in parte accolto il ricorso della Procura avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia con la quale era stata respinta la richiesta di consegna di un cittadino serbo poiché le autorità dello Stato di emissione non avevano trasmesso la documentazione integrativa richiesta dallo Stato di esecuzione. Secondo la Cassazione, i giudici di appello non hanno interpretato correttamente gli articoli 6 e 16 della legge n. 69/2005 che ha recepito la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri. Nel momento in cui le autorità italiane fissano un termine per la trasmissione di documenti integrativi quel termine diviene vincolante per le autorità dello Stato di emissione del mandato di arresto, ma il dies a quo è quello in cui la richiesta è pervenuta alle autorità straniere e non quello dell’emissione. Di qui l’errore dei giudici di appello e il conseguente annullamento con rinvio della sentenza.

No tags 0 Commenti 0

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *