I giudici di merito disapplicano la legge Bossi Fini perché alcune disposizioni sono in contrasto con la direttiva 2008/115/Ce del 16 dicembre 2008 sulle norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, non ancora recepita in Italia, malgrado il termine sia scaduto il 24 dicembre 2010. Accertata la diretta applicabilità di numerose disposizioni della direttiva sufficientemente dettagliate, diversi Tribunali, da quello di Torino a quello di Firenze, hanno disposto l’assoluzione di alcuni immigrati irregolari che non avevano rispetto il provvedimento di espulsione. Così ha fatto il Tribunale di Torino con sentenza del 5 gennaio 2011, IV sezione penale (tribunaletorino), che ha assolto un imputato dal reato di cui all’articolo 14 comma 5 ter e comma 5 quarter che considera reato l’inosservanza dell’ordine di allontanamento e di espulsione. Un sistema, quello previsto in materia di espulsione nella Bossi Fini, in aperto contrasto con la direttiva 2008/115 che si basa sul principio del rimpatrio volontario. Di qui la disapplicazione della norma interna contrastante con l’atto Ue e l’assoluzione dell’imputato.
Per le altre sentenze e per circolare del Ministero dell’interno del 17 dicembre 2010 sull’applicazione della direttiva 2008/115, con commenti di Giuseppe Amato e di Marina Castellaneta, si veda Guida al diritto, 29 gennaio 2011, n. 5, p. 14 ss.
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