Diritto Ue e notificazioni degli atti processuali in una pronuncia della Cassazione – The Italian Supreme Court on EU Law and Services of Judicial Documents

A prima vista, una “normale” sentenza sulle notificazioni. A un ulteriore approfondimento, una pronuncia di grande importanza anche sul rapporto tra Corte di cassazione e Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito delle sentenze sui servizi esclusivi. Con la pronuncia n. 299 depositata il 10 gennaio 2020, infatti, la Corte di Cassazione, a sezioni unite civili, ha stabilito che la notificazione degli atti processuali è nulla e non esistente se eseguita da un operatore di posta privata, senza titolo abilitativo, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE che modifica la 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari e il nuovo regime introdotto con la legge n. 124/2017 sul mercato e la concorrenza (299:20). La Corte di giustizia ha già chiarito che la possibilità di riservare un servizio postale a un determinato fornitore incaricato del servizio universale è una modalità vietata se utilizzata per garantire il finanziamento del servizio universale, precisando che una deroga a tale principio, prevista dalla direttiva Ue, deve essere interpretata restrittivamente. Il regime nazionale successivo alla direttiva 2008/6 e antecedente alle modifiche del 2011, ha garantito, in via esclusiva, alle Poste italiane il servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali. Tuttavia, per la Suprema Corte, a sostegno di questo regime “non sono state dimostrate le ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza  idonee a derogare, a norma dell’art. 8 della direttiva n. 97/67/Ce, la norma generale prevista all’art. 7 della direttiva modificata, nell’accezione che ne fornisce il diritto unionale”. Poco chiare, poi, le esigenze di ordine pubblico richiamate dall’art. 4 del d.lgs n. 261/1999 e, quindi, si può ritenere che la riserva, ancora una volta, sia stata giustificata dal finanziamento del servizio universale malgrado il divieto di cui alla direttiva 2008/6. Il legislatore italiano – osserva la Cassazione – non si è adeguato al quadro normativo Ue fino alla legge n. 124/17. Di conseguenza, si configura una nullità dell’attività notificatoria, seppure sanabile. Tuttavia, per poter raggiungere tale risultato è necessario assicurare la certezza legale della data di consegna del ricorso che sussiste solo se l’operatore è provvisto di titolo abilitativo. Situazione che, in questo caso, non si è verificata.

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