Per adeguare le norme di diritto societario al nuovo contesto digitale e arrivare a un’effettiva interconnessione dei registri centrali, dei registri di commercio e dei registri delle imprese degli Stati membri, l’Unione europea ha adottato la direttiva 2019/1151 del 20 giugno 2019 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 186 dell’11 luglio 2019, diritto societario). La burocrazia, che attanaglia soprattutto alcuni Paesi Ue, frena la crescita economica e non permette una competizione con i concorrenti di oltreoceano. Di qui, la necessità di un intervento Ue per provare ad attenuare le differenze tra Stati membri, malgrado l’intrinseco limite del testo che non armonizza i requisiti sostanziali di costituzione delle società. La direttiva, che dovrà essere recepita entro il 1° agosto 2021, si propone di facilitare l’uso di strumenti online e dei rapporti tra società e autorità pubbliche: in questa direzione, il testo detta una disciplina per la registrazione delle società a responsabilità limitata (circa l’80% delle imprese Ue), la creazione di succursali, la trasmissione di documenti nel registro delle imprese, con i modelli nazionali e le informazioni sui requisiti nazionali che dovranno essere disponibili via web.
Per i costi, la direttiva richiede che gli oneri per la registrazione online non superino i costi complessivi sostenuti dallo Stato membro interessato. Per limitare la continua richiesta di documenti, la direttiva introduce il principio dell’una tantum, in base al quale le imprese dovranno fornire una sola volta le informazioni alle autorità pubbliche. Non solo. I documenti forniti dalle società potranno essere oggetto di scambio tra i registri nazionali. Ampio spazio al ruolo di notai e avvocati. Come chiarito nel Preambolo, per rispettare le tradizioni degli Stati membri in materia di diritto societario, la direttiva consente agli Stati membri di prevedere la partecipazione di queste categorie in qualsiasi fase delle procedure online (si veda anche l’articolo 13 undecies).
Per quanto riguarda la lotta agli abusi e alle frodi, la direttiva lascia spazio ai controlli sull’identità e la capacità giuridica delle persone.
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