Diritto di visita secondo il regolamento 2201/2003: inclusi anche i nonni – Regulation No. 2201/2003: the notion of right of access includes grandparents.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza depositata il 31 maggio nella causa C-335/17 (C-335:17), è intervenuta a chiarire la  nozione di “diritto di visita” fissata nel regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis). In particolare, la Corte di Lussemburgo ha precisato che nell’indicata nozione è incluso il diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti. Di conseguenza, per individuare il giudice competente va applicato il regolamento n. 2201/2003. A rivolgersi alla Corte Ue è stata la Cassazione bulgara alle prese con una controversia tra una donna, residente in Bulgaria, la quale chiedeva di ottenere il diritto di visita nei confronti del minore, e il suo ex genero residente in Grecia con il figlio. I giudici bulgari, in primo e in secondo grado, si erano dichiarati incompetenti in base al regolamento n. 2201/2003 che, sul diritto di visita, attribuisce la competenza al giudice dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale. La Corte Ue è partita dall’esame dell’articolo 2 del regolamento che si occupa del diritto di visita. Una nozione – quella inclusa nell’atto Ue – di carattere ampio, da interpretare tenendo conto del suo tenore letterale, dell’economia generale e degli obiettivi del regolamento. La norma non fissa limiti sotto il profilo soggettivo e non esclude alcun beneficiario. Inoltre, nel documento di lavoro preparatorio al regolamento era richiamato il progetto di Convenzione del Consiglio d’Europa sulle relazioni personali riguardanti i minori evidenziando che questi ultimi hanno diritto ad intrattenere relazioni personali non solo con i genitori ma anche con i nonni. Alla luce dei diversi elementi analizzati, la Corte conclude che il diritto di visita non è collegato all’esercizio della responsabilità genitoriale. Di conseguenza, la domanda dei nonni, funzionale ad ottenere il riconoscimento del diritto di visita, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 e la competenza – osserva la Corte – va attribuita al giudice dello Stato membro in cui risiede il minore. In caso contrario, d’altra parte, si avrebbe il rischio di decisioni confliggenti con i giudici di più Stati membri che potrebbero rivendicare la propria competenza in base alle norme interne.

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