I titolari del diritto d’autore possono impedire la parodia della propria opera se contiene messaggi discriminatori. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue nella sentenza deposita il 3 settembre (C-201/13, diritto d’autore). Tra diritto alla libertà di espressione e tutela del diritto d’autore la Corte di giustizia ha fatto pendere l’ago della bilancia a vantaggio della protezione delle opere originali nei casi in cui vengano diffusi messaggi discriminatori. Questo perché – osserva la Corte – l’autore di un’opera ha diritto a non essere abbinato a un messaggio discriminatorio contenuto in una parodia. E’ stata la Corte di appello di Bruxelles a rivolgersi a Lussemburgo chiamata a chiarire l’eccezione contenuta nella direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore (recepita con Dlgs n. 68/2003). La direttiva, pur salvaguardando il diritto d’autore, dispone, all’articolo 5, che un’opera può essere utilizzata senza il consenso del titolare del diritto se chi la usa lo fa con una finalità di caricatura, parodia o pastiche.
Nella vicenda approdata a Lussemburgo un politico aveva distribuito calendari riproducendo un disegno pubblicato su un album di fumetti con persone di colore o vestite con velo che raccoglievano monete. Gli eredi dei titolari delle opere originarie avevano rivendicato la tutela del proprio diritto ma i membri del partito sostenevano che il disegno era una caricatura politica e, quindi, coperto dall’eccezione prevista dalla direttiva.
In primo luogo, la Corte Ue ha fissato i parametri per qualificare la parodia che non è affidata agli Stati membri ma è una nozione autonoma del diritto dell’Unione. La parodia – osservano gli eurogiudici – deve consistere in una riproduzione che evoca un’opera esistente, “pur presentando percettibili differenze” e deve avere un carattere umoristico o canzonatorio. Non è richiesto invece che abbia una sua originalità. Se, quindi, nel caso in esame, la fattispecie poteva rientrare nell’eccezione, con un arretramento del diritto d’autore, tuttavia, la Corte ne restringe l’ambito di applicazione in presenza di un messaggio discriminatorio. In questi casi, è evidente che il titolare del diritto d’autore può richiedere che l’opera protetta non sia ricondotta alla parodia ed essere tutelato laddove intende prendere le distanze dalla riproduzione in chiave umoristica.
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