Diritto alla difesa rafforzato nel caso di esecuzione del mandato di arresto europeo

In vigore, dal 3 ottobre 2016, il decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184 “Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari”(dlgs).

Rispettati così i tempi di recepimento della direttiva che aveva fissato come deadline il 27 novembre di quest’anno. Il decreto legislativo si occupa solo di alcune disposizioni della direttiva perché diverse garanzie in essa formulate sono già presenti nell’ordinamento italiano che, in alcuni casi, assicura una tutela di più ampia portata. In questo senso, ad esempio, non è stata riprodotta la norma che prevede la rinuncia al difensore inserita nella direttiva ma incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Novità per il quadro difensivo del destinatario di un mandato di arresto europeo nel caso di procedura attiva di consegna. L’articolo 4 del Dlgs ha aggiunto un comma, il 5-bis, all’articolo 9 della legge 22 aprile 2005 n. 69 di recepimento della decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri, con un allargamento delle garanzie. E’ così previsto che la persona destinataria del provvedimento di consegna possa nominare un difensore non solo nello Stato di esecuzione ma anche in quello di emissione. Se l’interessato esprime la volontà di avvalersi di un difensore in quello Stato, il Presidente della Corte di appello competente comunica immediatamente questa richiesta all’autorità dello Stato membro di emissione.

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