La Corte di cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 6963 depositata il 20 marzo è intervenuta sul diritto a conoscere le proprie origini (6963_03_2018). A rivolgersi alla Suprema Corte, un uomo che, adottato, aveva chiesto di conoscere le proprie origini non solo con riguardo ai genitori biologici, ma anche alle sorelle che erano state adottate come lui. Il Tribunale per i minorenni e la Corte di appello di Torino avevano respinto la richiesta in base a un’interpretazione strettamente letterale dell’articolo 28, comma 4 e 5 della legge 184 del 1983. Una strada non seguita dalla Cassazione che, procedendo a un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, ha incluso, seppure con alcune delimitazioni, il diritto di accesso non solo a conoscere i propri genitori ma anche gli stretti congiunti come fratelli e sorelle, seppure non menzionati espressamente nella norma indicata. Il ricorrente aveva posto al centro della propria azione la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176 e la necessità di un’interpretazione sistematica alla luce delle norme sovranazionali tenendo conto della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo che, in particolare nella sentenza del 25 settembre 2012 (Godelli contro Italia), aveva aperto la strada in Italia al diritto a conoscere le proprie origini, nel rispetto del principio di proporzionalità e del giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. Una tesi sostanzialmente condivisa dalla Cassazione che ha affermato il principio di diritto in base al quale l’adottato ha diritto, nei casi di cui all’articolo 28, comma 5 della legge n. 184, a conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni non solo dei propri genitori biologici ma anche di sorelle e fratelli biologici adulti “previo interpello di questi ultimi, con procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza e il rispetto della dignità delle persone interessate”.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/diritto-di-conoscere-le-proprie-origini-la-cedu-condanna-litalia.html
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