Protezione rafforzata delle vittime nello spazio Ue. Con la nuova direttiva 2012/29 del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/Gai (l_31520121114it00570073), gli Stati membri sono tenuti a garantire in modo effettivo i diritti delle vittime di reato, anche dopo la conclusione dei procedimenti penali. Con una particolare attenzione alle persone vulnerabili che devono essere individuate sulla base di una specifica valutazione e alle vittime di violenza familiare e di genere. Rafforzato il diritto della vittima a ricevere informazioni anche se non si costituisce parte civile. Fondamentale, poi, una tutela a largo raggio della vittima con la possibilità, nei casi in cui subisca un reato in uno Stato diverso da quello della residenza, di denunciarlo nel proprio Paese se non ha potuto farlo nel primo Stato o se non voglia farlo in caso di gravi reati.
La direttiva 2012/29, che affianca la 2011/99 sull’ordine di protezione europeo, punta a costituire un nucleo di norme minime inderogabili per assicurare un livello armonizzato di protezione delle vittime ed evitare vuoti di tutela nello spazio Ue. In questa direzione, proprio per garantire la tutela delle vittime anche dopo la commissione del reato, è riconosciuto il diritto della vittima a non avere alcun contatto con l’autore del reato e ad essere informata nei casi in cui l’autore del reato evada o esca dal carcere per altri motivi.
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