Dipendente di ambasciata e giurisdizione italiana: le Sezioni Unite chiedono una relazione al Massimario

Sarà l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione a sbrogliare la matassa formata da norme interne, convenzioni internazionali, sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e regolamenti Ue per chiarire in quali casi il giudice italiano deve esercitare la giurisdizione nelle controversie di lavoro tra dipendenti di un’ambasciata straniera in Italia e Stato estero. Le Sezioni Unite Civili, con ordinanza interlocutoria n. 16085, depositata il 9 giugno (Cassazione immunità), prima di pronunciarsi su una controversia di lavoro tra una cittadina tunisina (licenziata già nel lontano 2015) e l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma, hanno chiesto una relazione all’ufficio del Massimario. L’azione giurisdizionale dinanzi al giudice italiano era stata avviata dalla cittadina tunisina che aveva citato in giudizio l’Ambasciata degli Emirati Arabi a seguito del suo licenziamento. La donna aveva chiesto anche un risarcimento dei danni per i comportamenti vessatori, a suo dire, subiti. Il Tribunale di Roma prima, e la Corte di appello poi avevano respinto il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice italiano. Di qui il ricorso della donna in Cassazione. La Suprema Corte ha segnalato diversi elementi di complessità: un quadro normativo articolato, costituito da norme di diritto interno, anche di rango costituzionale, dal diritto Ue (con particolare riguardo al regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale) e dal diritto internazionale; l’esistenza di un ampio e duraturo dibattito della dottrina internazionalistica “che registra opinioni dissenzienti rispetto alla corrispondenza, affermata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo…dell’art. 11 della Convenzione di New York del 2004 sull’immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni, al diritto consuetudinario; la rilevanza delle clausole negoziali che derogano alla giurisdizione italiana e il contrasto tra il principio dell’immunità ristretta e l’assenza di giurisdizione italiana anche nei casi di azioni che riguardino unicamente questioni patrimoniali di un impiegato. Di qui la richiesta all’Ufficio del Massimario di una relazione sull’istituto dell’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati nelle controversie di lavoro.

Si veda anche il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/immunita-dalla-giurisdizione-rapporti-di-lavoro-in-ambasciata-e-clausola-di-deroga-si-pronuncia-la-cassazione.html

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