Digitalizzazione della giustizia secondo il regolamento Ue

Applicabile dal 1° maggio 2025 il regolamento Ue 2023/2844 del 13 dicembre sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE, serie L, del 27 dicembre 2023 (regolamento digitalizzazione). Con tale atto, l’Unione europea spinge per facilitare l’accesso alla giustizia in modo digitale soprattutto nei casi di questioni transfrontaliere e garantire, così, un miglioramento dell’accesso alla giustizia, dell’efficienza, della qualità e della trasparenza dei sistemi giudiziari. La creazione di un quadro giuridico uniforme per l’uso dei mezzi di comunicazione elettronica permetterà un rafforzamento del diritto di accesso alla giustizia, tagliando tempi e costi. Cittadini e imprese, tra gli altri, avranno la possibilità di comunicare con le autorità competenti nei casi di procedure transfrontaliere attraverso un punto di accesso elettronico europeo, interoperabile nel contesto del sistema informatico decentrato (articolo 4). Domande e risposte saranno trasmesse in formato elettronico, attraverso canali digitali sicuri e affidabili. Il sistema, in via generale, vede la centralità del Portale europeo della giustizia elettronica (https://e-justice.europa.eu/home?action=home&plang=it) che funge da sportello unico per le informazioni e i servizi giudiziari nell’Unione e da punto di accesso elettronico.

Le nuove norme assicurano la possibilità per le parti e le altre persone interessate alle udienze civili, commerciali e penali di partecipare mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza; di avvalersi di un punto di accesso elettronico europeo; di ottenere l’accettazione di comunicazioni e documenti elettronici, nonché il riconoscimento dei documenti con firme o sigilli elettronici (articolo 7) e di ottenere la promozione del pagamento delle spese mediante mezzi elettronici. Il regolamento precisa che i documenti trasmessi con comunicazione elettronica non sono privati degli effetti giuridici né sono considerati inammissibili nelle procedure giudiziarie transfrontaliere, secondo quanto chiarito negli allegati I e II: la forma elettronica, infatti, non può essere un ostacolo alla loro efficacia. Sarà centrale, come precisato dall’articolo 11, la formazione dei professionisti della giustizia sull’uso efficiente del sistema informatico decentrato che rientra tra le priorità formative dei programmi finanziari dell’Unione. Sotto il profilo informatico, la Commissione è responsabile della creazione, dell’accessibilità, dello sviluppo e della manutenzione del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema di back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. Il Capo VII del regolamento è dedicato alle modifiche ad altri regolamenti Ue nella cooperazione giudiziaria civile come quello sull’ingiunzione europea di pagamento, sulle controversie di modesta entità e sulle procedure d’insolvenza. Cambiamenti anche per gli atti giuridici della cooperazione giudiziaria penale (capo VIII). Per ulteriori dettagli sulle modifiche ad altri atti Ue e per assicurare che la comunicazione transfrontaliera avvenga conformemente alle norme e ai principi stabiliti nel regolamento (UE) 2023/2844, è stata approvata anche la direttiva (UE) 2023/2843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica le direttive 2011/99/UE e 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2003/8/CE del Consiglio e le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria (direttiva digitalizzazione).

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