Approvata dal Parlamento europeo, come anticipato nel post del 5 maggio, la risoluzione che spiana la strada all’adozione di una modifica al regolamento n. 864/2007 dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), con l’obiettivo di individuare con certezza la legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali derivanti dalla violazione della privacy e dai diritti della personalità, inclusa la diffamazione che, per il Parlamento europeo, deve essere quella del Paese nel quale si verificano o è probabile che si verifichino gli elementi più significativi del danno (P7_TA-PROV(2012)0200, roma II). A questo riguardo, sono state individuate delle presunzioni: si considera tale, infatti, la legge dello Stato “verso il quale la pubblicazione o la trasmissione sono principalmente indirizzate o, ove ciò non sia evidente, il paese in cui viene esercitato il controllo editoriale, e il diritto applicabile è il diritto di codesto paese. Il paese al quale una pubblicazione o una trasmissione sono principalmente destinate è determinato in particolare dalla lingua della pubblicazione o della trasmissione, ovvero dalle vendite o dai dati di ascolto in un determinato paese, in proporzione sul totale delle vendite o dei dati di ascolto o da una combinazione di questi fattori”. Maggiori certezze anche sulla legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti e a qualsiasi misura preventiva o azione inibitoria contro un editore o un organo di radiodiffusione. In particolare, “per quanto riguarda il contenuto di una pubblicazione o di una trasmissione, come pure riguardo alla violazione della vita privata o dei diritti della personalità derivante dal trattamento di dati personali” la legge applicabile dovrebbe essere quella del paese “in cui risiedono abitualmente l’editore o l’organo di radiodiffusione o l’incaricato al trattamento dei dati personali”.
Si veda il post ” Un freno al turismo giudiziario in materia di diffamazione. Si muove il Parlamento europeo
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