Decisione della Family Court su residenza abituale e autorità più adatta a trattare il caso secondo il regolamento n. 2201/2003

Sul rapporto tra titolo generale di giurisdizione della residenza abituale e trasferimento delle competenze a un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso, secondo quanto stabilito dal regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, è intervenuta la Family Court inglese (ZE14c00278) con sentenza dell’11 novembre 2014 (T).

L’accertamento della competenza giurisdizionale da parte del giudice inglese è scaturita dalla decisione di una madre, cittadina rumena, trasferitasi in Inghilterra, che si era rivolta alla polizia inglese perché lei e suo figlio minore erano senza casa. La donna, sposata con un cittadino ungherese di nazionalità rumena, residente in Romania, aveva deciso di trasferirsi in Inghilterra, scegliendo, dopo un breve periodo, di affidare il proprio figlio al fratellastro residente in Inghilterra. Il minore, però, dopo alcuni mesi in cui aveva mostrato di aver raggiunto un livello di integrazione, era rientrato in Romania. La madre, con il figlio, era tornata in Inghilterra. I giudici inglesi hanno accertato che, in base al regolamento n. 2201/2003 poteva ritenersi sussistente la residenza abituale del minore in Inghilterra che, in base all’articolo 8, è condizione per riconoscere la competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro sulla responsabilità genitoriale su un minore. I giudici inglesi partono dalla constatazione che l’accertamento della residenza abituale, a differenza del domicilio, è una questione di fatto e richiede una verifica sul fatto che il bambino sia integrato in un ambiente sociale e familiare. Così era stato nel caso di specie anche se il bambino aveva mostrato di volere tornare in Romania. Detto questo, però, il Tribunale ha tenuto conto dell’articolo 15 del regolamento il quale stabilisce la possibilità di effettuare il trasferimento delle competenze al giudice di un altro Stato membro se risulta che “l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore”, cosa che risultava nel caso specifico. Pertanto, la Family Court ha deciso di chiedere alle autorità rumene di assumere la giurisdizione in base all’articolo 15, n. 5 che prevede espressamente che “le autorità giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adito ai sensi degli articoli da 8 a 14”.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *