Da Strasburgo indennizzi alle persone giuridiche anche per i danni non patrimoniali

Una società che subisce un ritardo nella liquidazione degli incentivi dovuti dallo Stato per aver investito in aree depresse ha diritto a ottenere la somma dovuta dalle autorità nazionali anche se viene adottata una legge che dispone, in taluni casi, il congelamento delle sovvenzioni. Con la sentenza dell’8 febbraio 2011 (Plalam spa contro Italia, ricorso n. 16021/02, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=15&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=66290866&skin=hudoc-fr) la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso di corrispondere alla società ricorrente un indennizzo di 1.900.000 euro dopo aver constatato, con la pronuncia del 18 maggio 2010, una violazione da parte dell’Italia dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo che garantisce il diritto di proprietà. Alla Corte di Strasburgo si era rivolta una società che aveva effettuato investimenti nel Sud Italia. Con l’entrata in vigore della legge n. 488/1992, che escludeva ulteriori incentivi per le imprese che avevano aumentato gli investimenti nel corso dei lavori, l’azienda non aveva avuto la totale liquidazione di quanto le sarebbe spettato prima dell’entrata in vigore della legge, malgrado avesse ultimato i lavori prima. La Corte, dopo aver riconosciuto la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, ha deciso di concedere una riparazione sia per i danni patrimoniali, nei quali l’azienda non sarebbe incorsa se le autorità amministrative avessero proceduto tempestivamente alla liquidazione degli importi, sia per i danni morali che secondo la Corte anche una persona giuridica può subire.

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