Cure mediche gratuite e immediate per i malati di cancro per non violare il diritto alla vita riconosciuto dalla CEDU

E’ una violazione del diritto alla vita garantito dall’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo il ritardo da parte di uno Stato nella somministrazione di cure mediche e farmaci gratuiti per curare un paziente malato di cancro. E’ la conclusione raggiunta dalla Corte europea nella sentenza del 10 aprile 2012 (Panaitescu contro Romania, ricorso n. 30909/06, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=5&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=92038519&skin=hudoc-en) con la quale Strasburgo ha precisato gli obblighi che gravano sugli Stati in materia di tutela della salute. Alla Corte si era rivolto il figlio di un individuo malato di cancro che non aveva ottenuto tempestivamente alcuni farmaci utili per bloccare la sua malattia, malgrado la decisione di un tribunale nazionale. Le autorità amministrative avevano frapposto diversi ostacoli burocratici con la conseguenza che il paziente era stato curato con ritardo. Chiara la posizione della Corte europea: il diritto alla vita garantito dall’articolo 2 obbliga gli Stati ad adottare misure positive per proteggere le persone che si trovano sotto la propria giurisdizione. Di conseguenza, nel caso in esame, vi è stata una violazione della disposizione convenzionale perché malgrado i giudici nazionali avessero imposto la somministrazione a titolo gratuito di farmaci specifici per il paziente, le autorità sanitarie, per ragioni burocratiche, avevano ritardato la corresponsione dei farmaci. Di nessun valore poi le scuse addotte dallo Stato che si è appigliato all’assenza di fondi per non eseguire la sentenza. Di qui la condanna della Romania per violazione dell’articolo 2 con un obbligo di indennizzo al figlio del paziente morto di cancro pari a 20mila euro.

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