L’Unione europea prova a ripetere i successi raggiunti con il regolamento GDPR sulla protezione dei dati e interviene, prima di altre organizzazioni, nella regolamentazione del settore delle cripto-attività (che operano grazie alla tecnologia blockchain o distributed ledger) con due nuovi regolamenti. Si tratta del regolamento (UE) 2023/1113 (1113) del 31 maggio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (regolamento MICA, mercati criptoattività), entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 150 del 9 giugno 2023 ed entrambi applicabili dal 30 dicembre 2024.
È la prima volta che l’Unione interviene per stabilire un quadro giuridico per le cripto-attività, anche con l’obiettivo di tutelare i cittadini europei che investono in questo settore e per combattere l’uso improprio della cripto-industria ai fini del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. In particolare, i due regolamenti si occupano degli emittenti di utility token, di token collegati a specifiche attività e dei cosiddetti stablecoin. Spazio alla disciplina dei fornitori di servizi come le piattaforme di negoziazione e i portafogli che contengono le cripto-attività. Il regolamento sui mercati relativi a questo settore fissa i requisiti uniformi per l’offerta al pubblico sulle piattaforme di negoziazione di cripto-attività, stabilendo i requisiti per i prestatori di servizi. Delimitato l’ambito di applicazione, con alcune esclusioni, il regolamento si occupa anche delle comunicazioni di marketing e della responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni riportate in un White Paper sulle cripto-attività. L’articolo 31 disciplina le procedure di trattamento dei reclami. Il capo 2 è rivolto ad assicurare che i prestatori di servizi per le cripto-attività agiscano “in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei clienti” e forniscano le informazioni alle autorità competenti. Disciplinata la procedura di trattamento dei reclami (articolo 71) e il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.
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