Corte Ue su litispendenza, mancato riconoscimento di una sentenza e ordine pubblico – EU Court on lis pendes, non-recognition of a judgment and public order

Il mancato rispetto delle regole sulla litispendenza fissate da un regolamento Ue non permettono ai giudici dello Stato membro adito per primo di invocare il limite dell’ordine pubblico per bloccare il riconoscimento di una sentenza resa dalle autorità dello Stato Ue che ha violato le norme sulla litispendenza. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 16 gennaio relativa alla causa C-386/17 (C-386:17). E’ stata la Corte di Cassazione a chiedere l’intervento dei giudici Ue (qui l’ordinanza della suprema Corte http://www.marinacastellaneta.it/blog/rinvio-pregiudiziale-sui-regolamenti-ue-n-22012003-e-n-42009.html). Al centro della vicenda un procedimento di divorzio relativo a una coppia – marito italiano, moglie rumena – che si era sposata in Italia, luogo in cui aveva stabilito la residenza. Era nato anche un figlio ma, dopo poco tempo, la donna era rientrata in Romania con il minore. I coniugi avevano presentato la domanda di separazione giudiziale al Tribunale di Teramo il quale aveva dichiarato la separazione, riservandosi di decidere sull’affidamento del figlio. La donna, però, malgrado la pronuncia sulla separazione fosse ormai definitiva, si era rivolta al Tribunale di Bucarest per ottenere il divorzio e l’affidamento del figlio. Il Tribunale rumeno si era pronunciato senza considerare la litispendenza. La decisione era passata in giudicato mentre in Italia si concludeva la causa sulla responsabilità genitoriale con affidamento del figlio al padre. La donna, però, aveva proposto appello chiedendo il riconoscimento, in via incidentale, della sentenza della Corte di Bucarest. I giudici della Corte di appello di Teramo avevano accolto l’istanza. Di qui il ricorso in Cassazione del marito e il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue per un verificare se, nei casi in cui la litispendenza non sia stata rispettata, possa essere escluso il riconoscimento della pronuncia nello Stato membro in cui l’autorità giurisdizionale sia stata preventivamente adita alla luce dell’ordine pubblico processuale. Prima di tutto, Lussemburgo ha chiarito che l’autorità giurisdizionale preventivamente adita, ossia quella italiana, si era dichiarata competente a decidere sulla separazione nonché sulle questioni in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari nei confronti del figlio in ragione del fatto che la moglie si era costituita nel procedimento, accettando così la competenza del giudice italiano. Pertanto, per la Corte Ue è evidente la violazione, da parte delle autorità giurisdizionali rumene, che non avevano sospeso il procedimento, dichiarandosi invece competenti, dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis) e dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sostituito, dal 2015, dal n. 1215/2012. Detto questo, però, secondo la Corte Ue, il mancato rispetto delle norme sulla litispendenza non può rientrare tra i motivi di non riconoscimento per contrarietà manifesta all’ordine pubblico anche in considerazione del fatto che tali motivi devono essere interpretati restrittivamente “in quanto costituiscono un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di tali regolamenti”.  Inoltre – osserva la Corte – “il giudice dello Stato richiesto non può, salvo mettere in discussione la finalità dei regolamenti n. 2201/2003 e n. 44/2001, negare il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato membro per il solo motivo che esso ritiene che, in tale decisione, il diritto nazionale o il diritto dell’Unione sia stato male applicato”. Alla luce di ciò, la Corte ha stabilito che le norme sulla litispendenza dei citati regolamenti devono essere interpretate nel senso che, anche nei casi in cui l’autorità giurisdizionale successivamente adita si pronunci violando tali norme, i giudici dello Stato membro competente in quanto adito preventivamente non possono negare, per questo solo motivo, il riconoscimento della sentenza.

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