Corte Ue: nuove norme per l’ammissibilità di impugnazioni in cause già oggetto di un doppio esame – CJEU: new rules in cases already considered twice

Sono in vigore, dal 1° maggio, le nuove regole sul sistema di impugnazione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con le modifiche al Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte (articolo 58 bis) e al regolamento di procedura (capo primo bis del titolo quinto), Lussemburgo ha predisposto un sistema di filtro, anche per garantire un freno ad azioni che rischiano di intasare e rallentare i lavori di Lussemburgo (Protocollo n. 3). In particolare, con le nuove regole (modifica dell’articolo 51 e nuovo articolo 58 bis), volte a garantire la buona amministrazione della giustizia arginando impugnazioni poi spesso respinte per evidente infondatezza o per irricevibilità manifesta, è fissato un nuovo meccanismo per l’esame dei ricorsi contro le decisioni del Tribunale relative ai provvedimenti di una commissione di ricorso indipendente come l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). In questi casi, l’impugnazione passa attraverso un nuovo sistema di esame preliminare. Così, secondo le nuove regole, il ricorso di impugnazione dovrà essere accompagnato da una domanda di ammissione dell’impugnazione (lunga non più di 7 pagine), nella quale dovrà essere evidenziata l’importanza “per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione sollevata dall’impugnazione”. In assenza di questo documento, l’impugnazione sarà dichiarata irricevibile. Superato questo filtro, la Corte deciderà con ordinanza attraverso una sezione istituita ad hoc. Le parti, così, dopo la notifica del provvedimento, procederanno a redigere la comparsa di risposta.

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