E’ stata approvata in via definitiva, il 4 novembre, la legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato con legge 12 luglio 1999, n. 232, emendamenti adottati a Kampala il 10 e l’11 giugno 2010 e già in vigore sul piano internazionale – oggi per 40 Stati – dal 26 settembre 2012 (qui il dossier emendamenti). Un tempo irragionevolmente lungo, quello italiano, considerando che non vi erano ostacoli riguardo all’introduzione della definizione del crimine di aggressione (articolo 8 bis dello Statuto della Corte penale internazionale, che ha inserito tre fattispecie alla lettera e) del paragrafo 2) e delle condizioni di esercizio della giurisdizione (articoli 15-bis e ter). Tra gli emendamenti di Kampala, inclusa la sostituzione della clausola del ne bis in idem per tenere conto dell’inserimento dell’articolo 8-bis, vi è stata anche la modifica all’articolo 8 con l’aggiunta di tre ulteriori comportamenti che costituiscono gravi violazioni dei conflitti armati non internazionali ossia l’impiego di veleni e di armi contenenti veleni; di gas asfissianti o velenosi; di pallottole capaci di espandersi o appiattirsi nel corpo umano. La legge è stata approvata con 224 sì, 50 astenuti e 119 no (qui il testo approvato in via definitiva, che attende adesso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, testo approvato).
L’entrata in vigore per l’Italia delle modifiche stabilite sul piano internazionale è prevista un anno dopo il deposito della ratifica presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, anche se l’Italia deve procedere a introdurre il crimine nell’ordinamento interno.
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