In vigore dal 30 ottobre, gli emendamenti al Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (regolamento Corte). Tra le modifiche da segnalare quella all’articolo 33, par. 1 e all’articolo 44F, al fine di stabilire un regime specifico per il trattamento di documenti altamente sensibili che lo Stato parte ritiene che debbano beneficiare di una particolare protezione per ragioni di sicurezza nazionale o per altre motivazioni ugualmente convincenti. Sarà un Comitato di tre giudici che non fanno parte della composizione della Camera chiamata a decidere sull’ammissibilità o sul merito del caso a pronunciarsi sul trattamento di questi documenti, effettuando un bilanciamento tra esigenze di sicurezza e necessità di garantire il principio del contraddittorio. Resta fermo l’obbligo delle parti di cooperare con la Corte e rispettare gli obblighi derivanti dall’articolo 38 della Convenzione europea il quale stabilisce che la Corte esamini la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti. È stato modificato anche l’articolo 33, par. 1 che, come regola generale, dispone il carattere pubblico dei documenti custoditi presso la Cancelleria della Corte, prevedendo, però, che i documenti depositati nell’ambito dei negoziati di regolamento amichevole e quelli depositati in linea con l’articolo 44F non siano accessibili.
Tra le novità già adottate a marzo 2023, vanno ricordate le regole sull’intervento dei terzi nel procedimento contenzioso ai sensi degli articoli 33 (ricorsi interstatali) e 34 (ricorsi individuali) della Convenzione. In particolare, è stata fatta chiarezza sull’articolo 44, par. 4, lett. b) ed è stato specificato che il termine di dodici settimane per la presentazione della richiesta di intervento o di osservazioni scritte o di prendere parte a un’udienza decorre dalla pubblicazione del caso nella banca dati HUDOC. Inoltre, è chiarito che la partecipazione di terzi intervenienti durante un’udienza pubblica è consentita solo in casi eccezionali ed entro il termine di quattro settimane. Modificato anche l’articolo 7 sulla revoca dell’incarico da giudice e sull’iter procedurale previsto.
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