Il procedimento dinanzi alla Corte dei conti non ha natura penale e la circostanza che l’entità del risarcimento del danno sia determinata sulla base dell’equità non è una violazione dell’articolo 7 (nulla poena sine lege) della Convenzione dei diritti dell’uomo. Lo ha stabilito la Corte europea nella decisione Rigolio contro Italia, depositata il 14 maggio (RIGOLIO c-1. ITALIE), con la quale la Corte ha dichiarato in parte irricevibile il ricorso di un cittadino italiano, ex assessore di un Comune, indagato per corruzione (il procedimento penale si era chiuso per prescrizione, ma il ricorrente era stato tenuto a versare un importo a titolo di risarcimento danni).
In sede di appello, i giudici nazionali avevano dichiarato la prescrizione del reato imponendo la riparazione dei danni al comune di Besozzo. In seguito, era stata avviata l’azione dinanzi alla Corte dei conti per il pregiudizio all’immagine causato all’amministrazione pubblica. L’importo che il ricorrente era stato tenuto a versare era stato quantificato secondo equità. Ad avviso della Corte, la somma imposta al ricorrente aveva natura risarcitoria e non penale. Lo stesso procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, inoltre, non aveva natura penale. Di conseguenza, l’articolo 7 della Convenzione non poteva essere applicato. Il ricorrente ha sostenuto, inoltre, di avere subito un procedimento iniquo anche perché i giudici della Corte dei conti si erano basati unicamente sulle conclusioni raggiunte in sede penale che aveva pronunciato, per di più, il non luogo a procedere per avvenuta prescrizione. La Corte europea parte dall’esame della procedura dinanzi alla Corte dei Conti al fine di verificare l’applicabilità dell’articolo 6 della Convenzione nella parte in cui garantisce l’equità del processo penale. Ora, poiché per stabilire se si è trattato di “un’accusa in sede penale”, la Corte deve utilizzare tre parametri (applicabili in via alternativa) ossia la qualificazione giuridica sul piano nazionale, la natura stessa della misura e la natura e il grado di severità della pena, Strasburgo giunge alla conclusione che il procedimento non aveva natura penale e, quindi, l’articolo 6 della Convenzione non poteva essere applicato nella parte in cui riguarda il procedimento penale. In particolare, passando all’esame del primo elemento, il procedimento è qualificato come amministrativo e non penale. Per quanto riguarda la natura della misura, la Corte rileva che il processo dinanzi alla Corte dei Conti mirava a garantire l’immagine della pubblica amministrazione e non gli interessi generali della società propri del procedimento penale. Inoltre, il risarcimento imposto non serviva a punire il ricorrente, anche per evitare la reiterazione del reato, ma unicamente a riparare un pregiudizio economico, avendo così natura risarcitoria e non punitiva. In ultimo, il risarcimento non poteva essere sostituito da una misura privativa della libertà personale in caso di mancato pagamento, era proporzionale al danno causato e non aveva conseguenze patrimoniali importanti per il ricorrente tali da “conferire una connotazione penale al procedimento in causa”. Escluso il carattere penale, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso su questo punto, ritenendo, però, che il procedimento potrebbe avere al centro una contestazione di diritti e obblighi di natura civile, comportando così l’applicazione dell’articolo 6 della Convenzione con riguardo agli aspetti civili. Pertanto, la Corte ha chiesto allo Stato convenuto, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento, di presentare osservazioni scritte sul punto.
Giovanni
febbraio 24, 2018A distanza di circa tre anni dalla sentenza “Rigolio” non vi sono dubbi circa la natura risarcitoria/sanzionatoria della responsabilità che viene affermata nei giudizi innanzi alla Corte dei conti.
Inoltre, nell’ipotesi del danno all’immagine, il giudice contabile ha l’obiettivo di eliminare la lesione subita da una pubblica amministrazione, sanzionando il colpevole con una somma di denaro che ha lo scopo di consentire alla stessa amministrazione di ripristinare integralmente il proprio decoro e la propria “immagine” innanzi all’opinione pubblica.
Giovanni, 24 febbraio 2018
Luigi
aprile 10, 2020Semplicemente: “grazie”.