Convenzione ONU contro la corruzione: l’Unione europea specifica le proprie competenze

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’8 dicembre la nota informativa sulle modifiche delle competenze dell’Unione europea a seguito del Trattato di Lisbona per quanto concerne le materie disciplinate dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (Serie C, Convenzione UNAC). La Nota era stata già comunicata al Segretario generale delle Nazioni Unite, depositario della Convenzione, in vigore sul piano internazionale dal 14 dicembre 2005 (nota come Convenzione di Merida, ratificata dall’Italia con legge n. 116/2009).

Nel testo si chiarisce che, in ragione delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona (in particolare nel titolo V, articoli 82 e 83 del TFUE) e dell’estensione dei poteri in quest’ambito, l’Unione europea è intervenuta in “settori strategici pertinenti alla convenzione (ad esempio, lotta al riciclaggio, integrità dei mercati finanziari e lotta contro l’abuso di informazioni privilegiate, la manipolazione del mercato e altre forme di comportamento abusivo sui mercati finanziari, congelamento, gestione e confisca dei beni connessi alla corruzione, lotta contro la corruzione nel settore privato mediante il diritto penale, lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, prevenzione della corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’Unione europea o degli Stati membri dell’Unione europea e protezione delle persone che segnalano violazioni”. Tra gli interventi più rilevanti dell’Unione europea quelli relativi alla lotta alla frode e  alle altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (articolo 325 TFUE), che ha portato all’istituzione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode e all’adozione di norme dettagliate sugli aspetti amministrativi della lotta contro le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Centrale, in quest’ambito, la Procura europea (EPPO) istituita con regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio e le attività di lotta al riciclaggio. Da non dimenticare, poi, l’istituzione, il 20 settembre 2023, dello EU Network against corruption.

Sul fronte esterno, Bruxelles ha ribadito che spetta esclusivamente all’Unione “se e in quanto ha adottato misure, concludere impegni esterni con altri paesi o organizzazioni internazionali competenti, nella misura in cui tali impegni possano incidere su tali misure o modificarne la portata”. In occasione dei 20 anni dall’adozione della Convenzione, il 5 ottobre si è tenuto il secondo dialogo tra UE e Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta alla droga e al crimine (UNODC).

Si vedano anche i post http://www.marinacastellaneta.it/blog/rafforzare-lazione-dellunione-europea-nella-lotta-alla-corruzione.html e http://www.marinacastellaneta.it/blog/queste-le-buone-prassi-per-combattere-la-corruzione-negli-stati-ue-verso-una-modernizzazione-delle-regole-esistenti.html

 

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