La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 20941 depositata il 26 luglio, ha delineato i contorni applicativi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sull’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, approvata a nome della Comunità europea con decisione n. 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (Convenzione di Montreal). In particolare, la Corte ha respinto il ricorso di due passeggeri il cui volo era stato cancellato – nel 2015 con la sentenza definitiva che arriva addirittura nel 2024 – chiarendo che per ottenere il risarcimento del danno è necessario dimostrare il lucro cessante o il danno emergente. Il vettore aereo aveva cancellato il volo da New York a Las Vegas e i due passeggeri, cittadini italiani, erano stati costretti a rimanere in aeroporto per 58 ore, senza assistenza. Avevano così citato in giudizio la compagnia americana chiedendo il risarcimento per danni non patrimoniali e patrimoniali. Il giudice di pace di Crema aveva accolto parzialmente la domanda. Il Tribunale di Cremona aveva confermato la responsabilità dell’American Airlines per il ritardo di 58 ore, escludendo che la compagnia avesse fornito la prova dell’esistenza di una causa di forza maggiore, ma aveva respinto l’istanza di risarcimento perché non era stato provato il danno. Così i passeggeri si sono rivolti alla Cassazione che, però, ha respinto il ricorso.
Nessun dubbio – scrive la Suprema Corte – sull’applicazione della Convenzione di Montreal, ratificata da Italia e Stati Uniti e sull’esclusione del regolamento n. 261 del 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, nonché della Convenzione di Varsavia del 1929. La Convenzione di Montreal e il regolamento contengono regole autonome e non si integrano a vicenda. Pertanto, non è possibile applicare i criteri che portano a una liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale come previsto dal regolamento a un caso in cui esso non trova applicazione mancando il collegamento con lo spazio Ue. Nel caso di applicazione della Convenzione di Montreal, le parti sono così tenute a provare il danno perché la Convenzione rinvia ai criteri dell’ordinamento interno chiamato a regolare gli aspetti risarcitori e, quindi, in linea con l’ordinamento italiano le vittime di ritardi e di cancellazioni, laddove non è applicabile il regolamento, devono fornire la prova del danno. Pertanto, in mancanza della prova, il risarcimento deve essere escluso.
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