Il regolamento Bruxelles I bis non si applica alle controversie che hanno al centro la conversione forzata di titoli di Stato decisa da un Governo per la grave crisi economica. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 15 novembre nella causa C-308/17 (C-308:17). A rivolgersi a Lussemburgo è stata la Corte suprema austriaca alle prese con una controversia tra un cittadino austriaco, che aveva acquistato titoli di Stato greci attraverso una banca austriaca, e la Grecia. A seguito della grave crisi economica in quel Paese, infatti, i titoli erano stati sostituiti da nuovi di valore nominale inferiore. Di qui l’azione del risparmiatore contro Atene dinanzi ai giudici austriaci al fine di ottenere l’adempimento delle condizioni di emissione relative ai titoli obbligazionari emessi in origine o il risarcimento del danno. Dal canto suo, la Grecia aveva eccepito il difetto di giurisdizione e la Corte di cassazione austriaca, prima di decidere, ha chiesto chiarimenti agli eurogiudici sull’applicazione del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La Corte, in primo luogo, ha accertato se una controversia come quella in esame possa rientrare nella nozione di materia civile e commerciale, condizione indispensabile per l’applicazione del regolamento. Per Lussemburgo, che ha condiviso la posizione del Governo greco e di quello italiano, la controversia principale riguarda il diritto sovrano di uno Stato membro di legiferare per la ristrutturazione del proprio debito pubblico e, di conseguenza, è esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento che non trova attuazione nei casi relativi alla responsabilità dello Stato “per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)”. E’ vero – osserva la Corte – che, talvolta, alcune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato rientrano nell’ambito d’applicazione del regolamento, ma questo non quando l’autorità pubblica agisce nell’esercizio della sua potestà d’imperio. Ed invero, oggetto della controversia era anche la contestazione relativa “a manifestazioni di prerogative di pubblici poteri di una delle parti della controversia, a causa dell’esercizio da parte di questa di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme di diritto comune applicabili ai rapporti tra privati”, aspetto che, in linea con il passato (sentenza del 15 febbraio 2007, Lechouritou e a., C‑292/05, punto 34), fa escludere che la controversia ricada nella «materia civile e commerciale» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. L’intervento greco, inoltre, era stato necessario per prevenire il rischio di fallimento dei pagamenti dello Stato e per garantire la stabilità finanziaria della zona euro. Così, lo Stato ha adottato misure eccezionali, predisponendo emissione di titoli le cui condizioni sono state fissate unilateralmente e con effetti retroattivi. Pertanto, è da escludere che detta controversia rientri nella nozione di materia civile e commerciale ai sensi del regolamento che, quindi, non è applicabile.
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