La crisi dell’organo di conciliazione e la successiva mancata nomina dei posti vacanti nell’organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) mette a rischio l’Unione europea e, quindi, Bruxelles corre ai ripari con l’adozione del regolamento n. 2021/167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 recante modifica al n. 654/2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (regolamento Ue), in vigore dal 13 febbraio 2021. La modifica comporta anche un ampliamento dell’ambito di applicazione del precedente regolamento al settore dei servizi e a taluni aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e non riguarda più, quindi, solo le contromisure per le merci. Al regolamento è stata annessa la Dichiarazione della Commissione relativa al rispetto del diritto internazionale (dichiarazione).
Preso atto della paralisi del sistema poiché l’organo d’appello non può agire se è composto da meno di tre membri, l’Unione è intervenuta con accordi provvisori sull’arbitrato d’appello in linea con l’articolo 25 dell’intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie. Ma resta il rischio che le pratiche commerciali sleali di alcuni Paesi si rafforzino proprio per la paralisi del sistema di soluzione delle controversie. Di qui la decisione di estendere l’ambito di applicazione del regolamento n. 654/2014 che stabilisce un quadro legislativo comune per l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito degli accordi commerciali internazionali in alcune situazioni specifiche. Chiarita la competenza esclusiva dell’Unione per gli effetti diretti e immediati sul commercio, incluse le misure nei settori del commercio di servizi e dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, l’Unione Europea interverrà con contromisure quando una controversia commerciale è bloccata o perché un altro membro presenta ricorso all’organo di appello che da tempo non è operativo o perché rifiuta il ricorso a un arbitrato alternativo nel quadro dell’accordo dell’OMC, senza aspettare, così, il completamento delle procedure di risoluzione delle controversie. Ampio spazio alla tutela dei lavoratori e all’ambiente (dich. 2)
Qui la Dichiarazione sul contrasto alle azioni coercitive dich. azioni coercitive.
Qui gli altri documenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 49 del 12 febbraio 2021 dich. commissione, Dich. congiunta
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