Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili anche per i lavoratori delle piattaforme digitali – Transparent and predictable working conditions for platform workers

Migliorare le condizioni dei lavoratori ed evitare vie di fuga nel sistema di garanzia dei diritti in particolare per i lavoratori delle piattaforme digitali, anche per garantire effettività ai diritti riconosciuti nel pilastro europeo dei diritti sociali. In questa direzione, il Parlamento europeo ha approvato, in prima lettura, il 16 aprile, il testo della direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea (risoluzione Pe condizioni di lavoro), che andrà a sostituire la 91/533 sull’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contatto o al rapporto di lavoro. Il testo stabilisce diritti minimi che si applicano a tutti i lavoratori nell’Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro “quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia”. Per gli eurodeputati, inoltre, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i tirocinanti e gli apprendisti potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva a condizione che soddisfino i criteri fissati dalla Corte. Sono esclusi i “i lavoratori effettivamente autonomi”. Sul punto, il Parlamento evidenzia l’abuso della qualifica di lavoratore autonomo, “quale definito dal diritto nazionale, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere” che, troppo di frequente, “costituisce una forma di lavoro falsamente dichiarato che è spesso associata al lavoro non dichiarato”. A tal proposito è precisato che “il falso lavoro autonomo ricorre quando il lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato come lavoratore autonomo pur soddisfacendo tutti i criteri che caratterizzano un rapporto di lavoro”. Pertanto – prosegue il Parlamento Ue – “è opportuno che la determinazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro si fondi sui fatti correlati all’effettiva prestazione di lavoro” e non si basi, così, “sul modo in cui le parti descrivono il rapporto”. In tali situazioni, quindi, i lavoratori devono rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva che rafforza gli obblighi di informazione dei datori di lavoro, i diritti dei lavoratori in caso di missioni in altri Stati, la formazione obbligatoria e altri diritti, come i limiti al periodo di prova.

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