L’Unione europea prova a rispondere alle nuove sfide del mercato del lavoro legate soprattutto alla digitalizzazione e alle diverse forme di lavoro. E lo fa con la direttiva 2019/1152 del 20 giugno 2019 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE L 186 dell’11 luglio 2019 (2019:1152) e che abroga la direttiva 91/533/CEE relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. L’obiettivo è anche quello di dare attuazione effettiva ai diritti dei lavoratori riconosciuti dall’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché ai principi n. 5 e n. 7 del pilastro europeo dei diritti sociali.
Le nuove regole saranno applicabili, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, a coloro che lavorano più di tre ore la settimana nel corso di quattro settimane (quindi 12 ore al mese), con la possibilità per gli Stati di escludere alcuni lavoratori come i dipendenti pubblici, le forze armate, i lavoratori dei servizi pubblici di emergenza e i servizi di contrasto. Tra gli obblighi dei datori di lavoro, l’informazione al più tardi entro una settimana dal primo giorno di lavoro su aspetti quali le parti del rapporto di lavoro, il luogo di lavoro e la natura dell’impiego, l’importo di base iniziale della retribuzione, il periodo di ferie retribuite, la durata normale della giornata o della settimana del lavoro se l’organizzazione del lavoro è prevedibile, l’ente al quale il datore di lavoro versa i contributi. La direttiva si preoccupa di dettare norme minime per i casi in cui l’organizzazione del lavoro non è prevedibile: i lavoratori dovranno essere informati sul periodo minimo entro il quale riceveranno il preavviso prima dell’inizio dell’attività e sul numero di ore retribuite garantite. Tra i diritti minimi dei lavoratori, il limite al periodo di prova a un massimo di sei mesi, condizioni di lavoro prevedibili e più sicure, formazione gratuita se prevista nella legislazione Ue e dello Stato membro, nonché la possibilità di accettare un impiego in parallelo presso un altro datore di lavoro, ad eccezione dei casi in cui vi siano motivi oggettivi indicati dall’articolo 9. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 1° agosto 2022 e non potranno utilizzare la direttiva per ridurre il livello generale di protezione riconosciuto ai lavoratori.
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