La Corte europea dei diritti dell’uomo torna sulla qualificazione del legame tra nonni e nipoti e sull’inclusione del diritto ad avere contatti con i propri nipoti nell’articolo 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della vita familiare. Con la sentenza del 14 gennaio 2021 (ricorso n. 21052/18, CEDU), che ha portato a una parziale condanna all’Italia, la Corte ha accertato la violazione dell’articolo 8 da parte dello Stato italiano perché non ha adottato misure idonee a garantire il legame tra nonna e nipote. L’inerzia delle autorità nazionali, nonostante un provvedimento favorevole del tribunale per i minorenni volto ad assicurare il diritto di visita, ha causato l’interruzione dei legami con conseguenze negative per entrambe le interessate. La Corte europea ha invece respinto la violazione dell’articolo 14 poiché, per Strasburgo, non si sono verificate forme di discriminazione per il fatto che il marito della ricorrente era di etnia rom. La vicenda aveva avuto il via dall’allontanamento di una bambina che viveva con la nonna. La donna, che era stata condannata per un reato, si era rivolta al Tribunale per i minorenni ma, malgrado la decisione dei giudici di garantire incontri tra nonna e nipote, nulla era stato fatto.
La Corte europea, su ricorso della donna, ha in primo luogo precisato che nel diritto al rispetto della vita familiare rientrano anche i rapporti dei nonni con i nipoti che, tra l’altro, in questo caso, erano particolarmente stretti perché era stata la nonna a crescere la bambina. Le autorità nazionali, però, malgrado la decisione dei giudici interni, favorevole agli incontri con la nonna, non hanno adottato le misure necessarie a mantenere il legame, con ritardi nell’organizzazione delle visite. In realtà, scrive la Corte, questo era la conseguenza di un problema sistemico dell’Italia, con conseguenze negative per la ricorrente perché il passare del tempo incide negativamente sui rapporti familiari. E’ vero – osserva la Corte europea – che la situazione era molto complessa, ma le autorità nazionali non hanno dimostrato la diligenza che si impone in casi che riguardano i minori, tollerando i mancati incontri tra nonna e nipote. Detto questo, però, la Corte europea ha escluso una violazione del divieto di discriminazione perché non è stato dimostrato che le misure di allontanamento erano state adottate perché il marito della ricorrente era di etnia rom. Le decisioni, infatti, – precisa la Corte – sono state motivate dalla valutazione dell’interesse superiore della minore.
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