La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 21 maggio, nella causa (C-352/13, CDC) ha stabilito i criteri per la concentrazione della competenza dinanzi a un unico giudice in caso di pluralità di convenuti citati in giudizio per il risarcimento dovuto a illeciti legati alla violazione delle regole di concorrenza. In particolare, la Corte ha chiarito la portata dell’articolo 6 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (sostituito dal 10 gennaio 2015 dal 1215/2012), adottando una soluzione a vantaggio della vittima che può avviare l’azione dinanzi a un unico giudice malgrado le aziende che hanno commesso la violazione delle regole sulla concorrenza abbiano sede in diversi Stati membri. Il rinvio pregiudiziale è stato sollevato dal Tribunale di Dortmund (Germania) al quale si era rivolta la società belga CDC, specializzata nel recupero crediti, che aveva agito per conto di 71 imprese contro un gruppo di aziende con sede in Stati membri diversi dalla Germania le quali, violando le regole di concorrenza Ue, avevano causato un danno da illecito.
La Corte di Lussemburgo ha precisato che nei casi di illeciti civili dolosi o colposi, l’articolo 6 del regolamento consente di agire dinanzi al giudice in cui uno solo dei convenuti è domiciliato allargando così la competenza anche verso gli altri autori dell’illecito. Una concentrazione ammessa a patto che esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione e una decisione unica, anche per evitare pronunce confliggenti e la pendenza di procedimenti paralleli. Poco importa – osserva la Corte – che le aziende convenute abbiano partecipato all’intesa anticoncorrenziale in tempi e luoghi diversi perché l’infrazione, accertata dalla Commissione, è stata unica. Né impedisce l’attribuzione al giudice del domicilio di uno dei convenuti il fatto che l’azienda di recupero crediti ricorrente abbia rinunciato ad agire proprio nei confronti dell’unica società che aveva sede nello Stato del giudice adito. E’ vero che l’articolo 6 non può essere utilizzato in modo artificioso, per derogare al titolo generale di giurisdizione, ma il fine elusivo va dimostrato con indizi concludenti che “consentano di giungere alla conclusione che l’attore abbia creato o mantenuto artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione”. Se manca la prova di una collusione tra le parti, l’azione dinanzi a un unico giudice è consentita.
Per quanto riguarda l’individuazione del giudice competente, poiché il regolamento, nel caso di illeciti civili, attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, ogni vittima può ricorrere al tribunale del luogo in cui si è conclusa definitivamente l’intesa anticoncorrenziale o al giudice del luogo in cui è stato adottato un accordo specifico e “identificabile di per sé solo come l’evento causale del danno asserito”. Possibile anche scegliere il giudice della propria sede sociale, luogo in cui si concretizza il danno. Non è da escludere, poi, l’operatività delle clausole attributive di competenza presenti nei contratti di fornitura. Ma questo solo se le vittime dell’intesa anticoncorrenziale abbiano manifestato il proprio consenso e la clausole si riferiscano alle controversie sulla responsabilità derivante da un’infrazione al diritto della concorrenza.
Aggiungi un commento