La Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza depositata il 19 giugno (13941), ha precisato i criteri per la ripartizione di giurisdizione in caso di obbligazione contrattuale relativa alla consegna di beni mobili. E’ stato un rivenditore d’auto a rivolgersi alla Cassazione dopo che i giudici di primo e secondo grado avevano escluso la giurisdizione del giudice italiano. Il rivenditore italiano aveva comprato alcune automobili da un’azienda tedesca che aveva consegnato i beni. All’ordine, erano poi state aggiunte due autovetture che erano state consegnate senza i documenti. La ditta tedesca aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano sostenendo che in base al regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che dal 10 gennaio 201 sarà sostituito dal regolamento n. 1215/2012) la giurisdizione doveva essere attribuita ai giudici tedeschi con riguardo all’obbligazione di consegna dei documenti. La tesi era stata accolta. Ma la Cassazione ha annullato le pronunce accogliendo il ricorso del rivenditore italiano. Prima di tutto, la Cassazione ha chiarito la prevalenza del regolamento n. 44/2001 sulla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni dell’11 aprile 1980 che non si occupa di giurisdizione ma della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti. Ora, poiché nel caso di contratto che ha ad oggetto merci da trasportare il luogo di consegna è quello in cui la prestazione caratteristica deve essere eseguita e che l’articolo 5, par. 1, lett.b), dispone che nel caso della compravendita di beni, il titolo di giurisdizione è costituito dal luogo,”situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”, è quest’ultimo foro a guidare nell’individuazione del giudice competente in caso di obbligazione relativa alla consegna di documenti. In questo senso, osserva la Cassazione, si è già espressa la stessa Corte di giustizia Ue nella sentenza Car Trim che, nel caso di vendita internazionale di cose mobili, ha stabilito che è il luogo di esecuzione della prestazione della consegna a dover essere preso in considerazione. Se sorgono dubbi, inoltre, – prosegue la Cassazione – la giurisdizione va individuata “non in base al diritto sostanziale applicabile al contratto, ma al luogo di consegna materiale (e non soltanto giuridico) dei beni”. Adesso, annullate le pronunce di primo e secondo grado che avevano escluso la giurisdizione italiana, la parola torna al Tribunale di Pescara.
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