Competenza del giudice francese se il danno è in Francia

Nei casi di concorrenza sleale che causano un pregiudizio in Francia è competente, in base all’articolo 5, comma 3 della Convenzione di Lugano sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 il giudice francese anche se l’atto che ha provocato il pregiudizio è stato realizzato in Svizzera. E’ la conclusione raggiunta dalla Corte di cassazione francese, prima sezione civile, con sentenza del 1° febbraio 2012 (10-24.843, http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/100_1_22134.html) con la quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso della FIFA (Fédération internationale de football association). Tutto aveva preso il via dal ricorso presentato da un agente sportivo francese il quale non aveva ottenuto la licenza perché il regolamento Fifa imponeva una garanzia bancaria pari a 200.000 franchi svizzeri. Il professionista non aveva effettuato il versamento e non aveva così potuto svolgere l’attività. Si era rivolto ai giudici francesi, ma la Fifa aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice francese a vantaggio di quello svizzero. Una conclusione non condivisa dalla Cassazione: in base all’articolo 5, comma 3 della Convenzione di Lugano, che si occupa delle cosiddette competenze speciali, in materia di delitti o quasi-delitti, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto. L’agente sportivo invocava la responsabilità civile in ragione delle pratiche anticoncorrenziali della Fifa che gli avevano causato un pregiudizio in Francia. Di conseguenza, – precisa la Cassazione – poiché il danno derivante da un comportamento localizzato in Svizzera si era realizzato in Francia la competenza può essere attribuita al giudice francese in base alla Convenzione di Lugano.

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