La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, è intervenuta a chiarire, con l’ordinanza n. 17244, depositata il 27 maggio 2022 (17244), l’operatività di una clausola inserita in un contratto di compravendita che, in mancanza di accordo tra le parti, attribuisce la competenza giurisdizionale a un arbitrato estero tenuto ad applicare il regolamento arbitrale della Camera di commercio internazionale di Parigi e a utilizzare, come legge applicabile, il diritto algerino. In particolare, la Suprema Corte ha precisato l’incidenza della contumacia della società convenuta proprio sulla clausola compromissoria. La controversia aveva al centro una società a responsabilità limitata italiana e una società algerina che avevano stipulato un contratto di compravendita in base al quale la prima società si impegnava a vendere un impianto di macinazione di grano duro, con montaggio e messa in opera. La società algerina aveva chiesto il rilascio di una garanzia pari al 10% del valore complessivo del prezzo. Dopo la consegna dell’impianto, la società algerina aveva segnalato la presenza di guasti e poi attivato la garanzia di buona esecuzione. La banca aveva chiesto alla società italiana di procedere alla copertura finanziaria e aveva provveduto a versare l’importo alla società acquirente. L’azienda italiana si era rivolta al Tribunale di Modena chiedendo l’accertamento del corretto funzionamento dell’impianto e la restituzione della somma versata dalla banca. Quest’ultima aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Il Tribunale di Modena aveva condiviso questa eccezione in virtù della clausola contenuta nel contratto di compravendita che attribuiva la giurisdizione a un arbitrato estero. Il verdetto era stato confermato in appello: la Corte di appello, infatti, aveva ritenuto che la contumacia della società algerina confermasse l’operatività della clausola contenuta nel contratto. Di qui il ricorso in Cassazione della società italiana. La Suprema Corte parte dall’analisi dell’ordinanza n. 22748/2015 (che richiamava una fattispecie di arbitrato nazionale e non estero) con la quale è stato affermato che il fondamento di ogni arbitrato è da rinvenire nella libera scelta delle parti e non invece in una volontà autoritativa. Di conseguenza, le parti possono scegliere di attribuire la competenza a un arbitro, ma anche, in seguito, chiedere l’intervento del giudice ordinario sia espressamente “mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso”, sia tacitamente, adottando “condotte processuali convergenti verso l’esclusione della competenza arbitrale”. E’ il caso – osserva la Cassazione – dell’introduzione di un giudizio in via ordinaria nel corso del quale non venga proposta l’eccezione di arbitrato. In questi casi non è rilevabile d’ufficio l’incompetenza del giudice ordinario “la cui dichiarazione resta pertanto subordinata alla proposizione della relativa eccezione da parte del convenuto” che, in questo caso era rimasto contumace. Pertanto, la Cassazione ha accolto il ricorso della società italiana e attribuito la giurisdizione al giudice nazionale non solo per le questioni tra società italiana e banca, ma anche con riguardo ai rapporti tra le due società.
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