Clausole abusive nei contratti di mutuo: opponibili nei procedimenti esecutivi

La tutela del consumatore prima di tutto. Per salvaguardare quest’obiettivo la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza depositata oggi (causa C-415/11, SENTENZA DELLA CORTE) ha chiarito che è di fatto incompatibile con il diritto Ue una normativa interna in base alla quale il giudice nazionale non può adottare provvedimenti provvisori in grado di sospendere un procedimento di esecuzione ipotecaria necessari a garantire piena efficacia alla decisione finale. La vicenda approdata a Lussemburgo ha preso il via da una controversia tra un cittadino che aveva stipulato un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria e la società che glielo aveva concesso. Il richiedente non aveva versato alcune rate e il bene offerto come garanzia era stato posto all’asta. Il giudice nazionale, al quale era stato chiesto di annullare il procedimento esecutivo, aveva sospeso il processo chiedendo alla Corte Ue di interpretare la direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Per la Corte Ue, in virtù del principio di effettività, è necessario che venga consentito nei procedimenti di esecuzione ipotecaria l’applicazione della direttiva al fine di tutelare il consumatore. Di conseguenza, in un procedimento di esecuzione ipotecaria un consumatore ha diritto di far valere il carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisce il fondamento del titolo esecutivo. Non solo. Sul piano nazionale, per non vanificare la direttiva è indispensabile che il giudice nazionale possa sospendere il procedimento esecutivo se ciò è necessario “a garantire la piena efficacia della decisione finale”.

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