La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 15 novembre 2012 (causa C-456/11, documento), interviene a chiarire la portata del riconoscimento delle decisioni giudiziarie e sulle clausole attributive di competenza secondo il regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale. La domanda pregiudiziale è stata posta ai giudici di Lussemburgo dal Tribunale di Brema chiamato a dirimere una controversia tra quattro compagnie di assicurazione tedesche e un’impresa di trasporti costituita in Islanda. Quest’ultima, nel corso della consegna di un impianto per la produzione di birra a un acquirente messicano, aveva provocato danni all’impianto. Era stata chiamata in giudizio dagli assicuratori dinanzi all’autorità giudiziaria belga che aveva dichiarato irricevibile le domande in quanto nel contratto era inclusa una clausola che stabiliva la competenza dell’autorità giudiziaria islandese. I ricorrenti si sono così rivolti al giudice tedesco che prima di decidere ha rimesso alcuni quesiti interpretativi sul regolamento n. 44/2001 alla Corte Ue.
Prima di tutto, ha chiarito la Corte, l’automaticità del riconoscimento delle sentenze è riferibile a ogni decisione emessa dal giudice di uno Stato membro, prescindendo dalla denominazione usata sul piano interno. L’articolo 32 del regolamento, infatti, fornisce una definizione ampia di decisione. Pertanto, il regolamento si applica alle decisioni con le quali uno Stato membro declina la propria competenza anche se sul piano interno tali decisioni sono considerate come sentenze meramente processuali. Questo vuol dire che, al pari di ogni altra pronuncia (salvo nei casi in cui si verifichino le condizioni ostative al riconoscimento indicate in modo tassativo dagli articoli 34 e 35), la decisione deve espletare effetti nello spazio Ue senza possibilità di revisione del merito del giudizio. Il giudice tedesco, quindi, è vincolato all’accertamento della validità della clausola attributiva di competenza compiuto dal giudice che si è pronunciato per primo. Di conseguenza, in presenza della clausola attributiva di competenza al giudice islandese è a quest’ultimo che le compagnie di assicurazioni devono rivolgersi nell’azione di risarcimento danno avanzata verso la compagnia di trasporti.
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