Taglio di tempi e costi. Eliminazione per imprese e cittadini di ostacoli burocratici inutili, soprattutto nei rapporti transfrontalieri. Con quest’obiettivo, la Commissione europea ha presentato una proposta sulla libera circolazione tra gli Stati membri dei certificati di stato civile e altri documenti pubblici proprio con il fine di garantire un’effettiva libera circolazione delle persone (com_2013_228_en. Si veda anche il documento di lavoro swd_2013_144_en). In pratica, secondo la proposta di Bruxelles, le autorità nazionali di uno Stato membro dovrebbero riconoscere senza richiedere apostille, certificazioni e traduzioni certificate, documenti utili sia al cittadino sia alle imprese. In questo modo, una società di uno Stato membro che intenda partecipare a un appalto pubblico in un altro Paese Ue non dovrebbe più fornire documenti tradotti nella lingua dello Stato di destinazione. Una proposta che se approvata da Parlamento e Consiglio porterà, secondo le stime della Commissione, a un risparmio di 330 milioni di euro l’anno. L’abolizione delle forme di legalizzazione, apostille e traduzioni certificate per 12 categorie di documenti inciderà unicamente sull’aspetto relativo all’autenticità dei documenti, ma non sul contenuto e sugli effetti dei documenti nei diversi Stati Ue che, quindi, manterranno in piedi la propria normativa. Sarà poi possibile avvalersi di formulari standard multilingue messi a disposizione degli Stati. Il documento contiene anche misure funzionali a tutelare contro le frodi. Le autorità nazionali che hanno ragionevoli dubbi su un documento potranno effettuare controlli di autenticità avvalendosi del Sistema d’informazione del mercato interno. La proposta riguarda i certificati di stato civile, di residenza e di cittadinanza, i certificati di matrimonio, relativi alle unioni registrate, i documenti di filiazione, di adozione, decesso, i certificati di registrazione degli immobili, quelli relativi alla forma giuridica e alla rappresentanza di società e imprese, i documenti relativi ai diritti di proprietà intellettuale e quelli comprovanti l’esistenza di precedenti penali. Sono esclusi i certificati relativi ai titoli di studio.
La base giuridica è stata individuata, per la prima volta, nell’articolo 21 del Trattato di Lisbona che assicura il diritto di circolazione fatte salve le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in materia.
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