Protezione delle vittime senza confini. L’Unione europea, con la direttiva 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:IT:PDF), mette a punto un altro strumento nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale e rafforza la tutela delle vittime, rimuovendo i limiti territoriali nell’applicazione degli strumenti idonei a evitare rischi per l’incolumità delle vittime. In pratica, la protezione assicurata in uno Stato membro dovrà essere garantita nello spazio Ue permettendo un’effettiva realizzazione della libera circolazione. Il sistema funzionerà così: lo Stato di emissione che adotta una misura di protezione nei confronti di una persona emanerà un ordine di protezione europeo da trasmettere allo Stato nel quale la vittima risiede o decide di trasferirsi. Lo Stato di esecuzione dovrà riconoscerlo “senza indugio”, adottando tutte le misure previste dalla legislazione nazionale. Il rifiuto all’esecuzione sarà possibile solo se si verifica una delle circostanze specificate dall’articolo 10 e, tra l’altro, nei casi in cui la misura si riferisce a un atto che non costituisce reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione. Gli Stati dovranno recepire la direttiva entro l’11 gennaio 2015.
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