Problemi di coordinamento con altri atti internazionali e con il mandato di arresto europeo. Per chiarire alcuni nodi interpretativi il Ministero della giustizia ha approvato il 2 maggio una circolare precisando i contenuti del d.lgs. 7 settembre 2010 n. 161, recante “Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea” e risolvere le prime questioni applicative (Circolare 2 maggio 2012). In particolare – precisa il ministero – per gli effetti giuridici del riconoscimento, non è sufficiente “indicare semplicemente che la sentenza straniera è riconosciuta agli effetti della legge italiana, ma occorrerà sempre precisare i reati per i quali il riconoscimento è effettuato. Ciò, in particolare, in relazione a conseguenze quali, tra le altre, le preclusioni ai benefici penitenziari di cui all’art. 4 bis Ord. Pen. (così, ad esempio, si indicherà se la specifica condotta di commercio di sostanze stupefacenti sia riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti)”. Per altri problemi applicativi gli operatori possono rivolgersi alla Direzione generale del ministero della giustizia.
La decisione quadro, al 20 marzo, è stata recepita in otto Stati: Austria, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Regno Unito e Slovacchia.
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