Chiariti i criteri per individuare il giudice competente nei contratti di consumo via internet

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza depositata il 7 dicembre  (procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09, 2001) è intervenuta a chiarire, a seguito di due rinvii pregiudiziali della Cassazione austriaca, i criteri da applicare per stabilire in quali casi un’attività di un commerciante stabilito in uno Stato membro sia diretta verso i consumatori di altri Paesi Ue. Un accertamento indispensabile, soprattutto nei contratti stipulati via internet, per disporre l’applicazione delle regole più favorevoli al consumatore sulla competenza giurisdizionale fissate nel regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La vicenda ha preso il via da due controversie delle quali è stata investita la Cassazione austriaca riguardanti  acquisti di viaggi e soggiorno online. Il regolamento dispone che nei contratti conclusi con i consumatori, questi ultimi possano rivolgersi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio è domiciliato l’altro contraente o dinanzi ai giudici del proprio domicilio, chiarendo, all’articolo 15 che, in questi contratti, sono inclusi quelli in cui «le attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato…». Nella causa in esame, la Corte ha individuato gli indizi che possono far desumere al giudice nazionale che l’attività è diretta verso i consumatori di uno Stato Ue. In particolare, per la Corte sono indizi  che consentono di dimostrare che il commerciante intendesse rivolgersi a determinati consumatori la natura internazionale dell’attività, l’indicazione di itinerari specifici per il consumatore, l’utilizzo di una moneta o di una lingua diversa da quella dello Stato in cui il commerciante ha sede, i recapiti telefonici con prefissi internazionali, i servizi di posizionamento su internet per indirizzare i consumatori al sito, l’impiego di un dominio di primo livello specifico, l’indicazione  di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri diversi. Privi di rilievo, invece, l’accessibilità generale al sito internet, l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica, l’utilizzo di una lingua o di una moneta impiegate abitualmente nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito, la pubblicità tramite internet che ha, per sua natura, una portata generale.

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