Il ministero della giustizia è intervenuto, con una nota del 1° settembre 2010, sulle modalità applicative del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SDC391384, precisando che non si applica l’articolo 165 c.p.c. che prevede l’obbligo per il ricorrente di depositare la nota di iscrizione a ruolo per la costituzione in giudizio, proprio perché questa procedura è sostituta, per l’instaurazione del procedimento, dai modelli predisposti nel regolamento 1896/2006 del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.
Per quanto riguarda le notifiche, esse devono essere compiute dalle parti, mentre la cancelleria è tenuta a comunicare al ricorrente il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda, chiarendo che, in caso di emissione dell’ingiunzione europea di pagamento, l’atto deve essere notificato al convenuto dalla parte. Non si applica poi la disciplina sul contributo unificato perché il modulo standard non prevede che la parte effettui la dichiarazione di valore. Il pagamento dei diritti di cancelleria avviene con bonifico bancario. Resta ferma l’applicazione dell’imposta di registro in modo analogo al procedimento monitorio disciplinato dall’ordinamento italiano.
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