La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza depositata il 16 settembre, sul caso Hassan contro Regno Unito, ha fissato importanti principi relativi al rapporto tra regole della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e norme di diritto internazionale umanitario, chiarendo, in particolare, che l’applicazione delle Convenzioni di Ginevra non blocca l’attuazione delle garanzie convenzionali (CASE OF HASSAN v. THE UNITED KINGDOM). A Strasburgo si era rivolto il fratello di un cittadino iracheno che era stato detenuto dalle forze britanniche durante l’invasione dell’Iraq del 2003. L’uomo era poi morto. I giudici britannici avevano escluso la propria giurisdizione ritenendo che il territorio di Camp Bucca, dove era stato detenuto, fosse sotto il controllo Usa e non inglese. Una conclusione non condivisa dalla Grande Camera che ha ritenuto, invece, che su quella parte di territorio vi fosse il controllo britannico con la consequenziale applicazione della Convenzione europea. Sciolto il primo nodo, prima di accertare l’eventuale violazione dell’articolo 5 della Convenzione che assicura il diritto alla libertà personale, la Grande Camera, nel primo caso in cui uno Stato ha chiesto alla Corte europea dei diritti dell’uomo di disapplicare gli obblighi su di esso incombenti in forza dell’articolo 5 della CEDU pur non avendo chiesto formalmente la deroga nell’attuazione della Convenzione prevista dall’articolo 15, è passata ad esaminare il rapporto tra diritti umani e diritto internazionale umanitario. Sul punto, i giudici internazionali hanno stabilito l’applicazione della Convenzione anche nell’ambito di un conflitto armato internazionale, pur precisando che, in base alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, le garanzie convenzionali devono essere interpretate tenendo conto dei poteri di detenzione conferiti agli Stati dal diritto internazionale umanitario. Tanto più – osserva Strasburgo – che sia la Convenzione europea sia il diritto internazionale umanitario offrono garanzie contro le detenzioni arbitrarie. Di conseguenza, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte internazionale di giustizia nei pareri sull’uso delle armi nucleari dell’8 luglio 1996 e sul muro in Palestina (9 luglio 2004), nonché nella sentenza del 19 dicembre 2005 sul Congo, la Corte ha disposto l’applicazione dell’articolo 5, ammettendo che i motivi di privazione della libertà previsti dall’indicata norma devono, nella misura in cui è possibile, accordarsi con le possibilità di detenzione previste dalla Convenzione di Ginevra. Ora, poiché le forze armate inglesi non hanno commesso alcuna arbitrarietà nella detenzione, la Grande Camera ha escluso la violazione della Convenzione europea.
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