CEDU: non è automatica la commissione di un trattamento disumano se la detenzione è disposta nei confronti di un anziano

Non costituisce una violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta i trattamenti disumani e degradanti, la decisione delle autorità nazionali di disporre la detenzione di una persona di una certa età. A condizione che vengano rispettate le esigenze legate all’età e alla salute. Così, non è una violazione dell’articolo 6 sull’equo processo la circostanza che la Corte di cassazione tenga un’udienza malgrado l’avvocato dell’imputato sia in sciopero. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo con decisione n. 20034/11 depositata il 24 settembre 2015 (GIORGINI v. ITALY), con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile. A rivolgersi a Strasburgo una donna condannata per frode che era stata posta in custodia cautelare malgrado l’età avanzata. La donna contestava anche la violazione delle regole dell’equo processo perché, malgrado lo sciopero del suo avvocato, la Cassazione aveva deciso di tenere ugualmente un’udienza. Un ricorso respinto dalla Corte europea. Prima di tutto, la Corte esclude che vi sia stato un trattamento disumano e degradante che, per realizzarsi, deve raggiungere un certo livello di gravità, cosa che non è stata provata nel caso di specie. Né le misure di detenzione erano state umilianti tanto più che lo stato di salute della donna era stato sempre monitorato tant’è che le erano stati concessi, dopo un ricovero in ospedale, gli arresti domiciliari. Nessuna prova, poi, è stata fornita dalla ricorrente riguardo lo stato di sovraffollamento della struttura. Dopo aver escluso ogni forma di automatismo nel considerare come trattamento disumano lo stato di detenzione a una determinata età, la Corte ha anche escluso che vi fosse stata una violazione dell’articolo 6. La donna, infatti, aveva nominato un avvocato di sua fiducia e la circostanza che in una sola udienza l’avvocato non era stato presente, considerando che il procedimento in Cassazione è fondato sulla forma scritta, non costituisce una violazione dell’articolo 6. Di qui la decisione di irricevibilità del ricorso.

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