No alle pubblicazioni matrimoniali tra persone dello stesso sesso. Almeno fino a quando il legislatore non si attiva per un intervento modificativo della legge italiana. E’ la conclusione raggiunta dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, n. 2400/15 depositata il 9 febbraio (2400:15), che ha chiarito, in linea con la precedente prassi giurisprudenziale, che la mancata previsione di matrimoni tra persone dello stesso sesso nell’ordinamento nazionale non è contraria, però, alla Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo in ragione del margine di apprezzamento lasciato agli Stati. E questo anche se l’articolo 8 della Convenzione, che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, include il diritto a relazioni affettive tra persone dello stesso sesso. Nella sentenza del 9 febbraio, la Cassazione ha ripreso il contenuto della pronuncia n. 4184/12 nella quale è stato chiarito che non è contraria all’ordine pubblico la trascrizione del titolo matrimoniale estero anche se non può produrre effetti propri del vincolo matrimoniale in Italia. In quell’occasione, la Corte aveva chiesto un intervento del legislatore per aggiornare l’ordinamento interno agli sviluppi sul piano internazionale e dell’Unione europea.
Va ricordato che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha comunicato al Governo i ricorsi di cittadini italiani presentati perché è stato impedito il riconoscimento di matrimoni tra partner dello stesso sesso avvenuti all’estero che le coppie non hanno potuto trascrivere in Italia (ORLANDI AND OTHERS v. ITALY) e perché non è stato eliminato il divieto di matrimonio per coppie dello stesso sesso (OLIARI AND LONGHI v. ITALY).
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