Casellari giudiziali europei e scambio di informazioni sulle condanne: dal 28 giugno in vigore le nuove regole

Anche l’Italia arriva all’attuazione della direttiva 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio. Con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 76 (Decreto legislativo 76:2022) sono state introdotte modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 con il quale era stata attuata la decisione quadro 2009/315, per fare posto alle nuove regole tecniche per le impronte digitali e per la digitalizzazione delle immagini del volto. Cambia il quadro anche con riguardo alle condanne, con l’articolo 2 che modifica l’articolo 6 del d.lgs. 74/2016: la nuova norma prevede che nel caso di richiesta di informazioni sulle condanne l’Ufficio centrale proceda a redigere la richiesta di informazioni diretta alle autorità degli altri Stati membri secondo i moduli allegati. E’ altresì previsto che “quando riceve una richiesta di informazioni sulle condanne dalle autorità di altri Stati membri nell’ambito di un procedimento penale o a fini diversi, l’Ufficio centrale può, a sua volta, rivolgere una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all’autorità centrale di un altro Stato membro”. Novità nei casi di risposta alla richiesta di informazioni sulle condanne relative a un cittadino italiano. L’articolo 7, infatti, stabilisce che, in questi casi l’Ufficio centrale trasmetta le informazioni sia nel caso di condanne pronunciate in Italia, sia in altri Stati membri nonché in Stati terzi, pur nel rispetto di talune condizioni poiché deve trattarsi di condanne di cui abbia avuto informazioni prima dell’entrata in vigore del presente decreto e che siano state iscritte nel casellario giudiziale in precedenza.

L’articolo 3 del decreto legislativo è interamente dedicato alle modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

 

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