Aumenta il numero delle famiglie transnazionali ma crescono anche le separazioni in cui sono coinvolti minori. L’Unione europea ha adottato già diversi regolamenti nell’ambito della cooperazione giudiziaria civile per permettere di individuare soluzioni giuridiche agevoli in grado di migliorare la certezza giuridica. Ma non tutto funziona. Pertanto, la Commissione europea, in occasione dell’adozione del rapporto del 15 aprile sull’applicazione del regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (COM(2014)225, matrimonial_act_part1_v3_en), ha aperto una consultazione pubblica per migliorare il quadro normativo. La consultazione pubblica è disponibile online, per chiunque voglia partecipare, fino al 18 luglio (http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/140415_en.htm).
Nel rapporto sullo stato di attuazione del regolamento n. 2201/2003, Bruxelles ha individuato, come elemento qualificante della normativa Ue, la scomparsa di procedimenti paralleli, facilitando l’individuazione del giudice competente in caso di divorzio e di responsabilità genitoriale, incluso l’affidamento e il diritto di visita. Tuttavia, la Commissione punta il dito sulla necessità di alcuni miglioramenti a causa degli ostacoli sorti in sede di attuazione. Primo tra tutti, l’assenza di una norma uniforme sulla competenza giurisdizionale valida per ogni situazione. In particolare, secondo la Commissione, è da rivedere la scelta del legislatore Ue che ha optato per un concorso alternativo dei titoli di giurisdizione, preferito a un concorso gerarchico tra i vari criteri. Se è vero che il regolamento n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 sull’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III) ha migliorato la situazione, è anche vero che non tutti gli Stati vi hanno aderito poiché è stato adottato secondo la procedura di cooperazione rafforzata.
Tra le altre modifiche, Bruxelles individua la necessità di lasciare spazio alla volontà dei coniugi nella scelta del giudice. Senza dimenticare – osserva la Commissione – la necessità di introdurre, al pari di altri regolamenti, il principio del forum necessitatis. Non mancano poi gli ostacoli alla libera circolazione delle decisioni, a causa dell’esistenza di divergenze procedurali soprattutto sul fronte dell’audizione dei minori. Da migliorare la cooperazione tra le autorità centrali degli Stati membri soprattutto nei casi di sottrazione internazionale di minori.
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