Brexit: come applicare l’articolo 50 nella visione dell’House of Lords

E’ stato pubblicato, il 13 settembre 2016, il rapporto dell’House of Lords Select Committee on the Costitution dal titolo “The invoking of Article 50” (44) che si propone di indicare criticità e soluzioni per attivare il meccanismo di recesso previsto dal Trattato sull’Unione europea (TUE). Se, infatti, il risultato del referendum del 23 giugno sull’uscita dall’Unione europea parla chiaro, ancora tutte da verificare le modalità con le quali dovranno essere svolte le negoziazioni che porteranno al divorzio. L’House of Lords ha così diffuso uno studio sull’applicazione dell’articolo 50 TUE che attribuisce a ogni Stato membro il potere di recedere dall’Unione in modo conforme alle proprie norme costituzionali e con notificazione al Consiglio europeo. Lo studio dà spazio alle spaccature evidenti sulle modalità con le quali procedere al recesso dopo il referedum che ha condotto alla Brexit. Prima di tutto è chiarito che l’unico modo per recedere dall’Unione è quello di attivare l’articolo 50. Bocciata, quindi, come aveva già fatto il Governo nel documento “The process for withdrawing from the European Union“, la possibilità di risolvere tutto semplicemente con l’abrogazione dello European Communities Act del 1972. Nello stesso senso si era espressa l’House of Lords European Union Committee“. Altro nodo è se un’eventuale notificazione ex articolo 50 TUE possa poi essere ritirata senza il consenso degli altri Stati membri. Il Comitato propone, viste le incertezze sulla corretta interpretazione dell’articolo 50, di considerare che, una volta effettuata, la notificazione non possa più essere ritirata unilateralmente.

Resta poi aperta una questione più interna e cioè se il Governo possa attivare l’articolo 50 senza essere obbligato a consultare il Parlamento. Diverse le posizioni ma il Comitato, al di là degli aspetti giuridici, ritiene che sul piano politico e, in considerazione del fatto che in una democrazia rappresentativa il Parlamento ha un ruolo centrale, sia opportuno che il Governo proceda d’intesa con il Parlamento. Sarebbe, infatti, costituzionalmente inappropriato e un precedente pericoloso agire senza l’approvazione del Parlamento all’esito di un referendum che porta a conseguenze di lunga durata sullo Stato.

Per alcune valutazioni, a prima battuta, sulle conseguenze pratiche della brexit si veda brexit-professionistibrexit-lavoratoribrexit-viaggibrexit-erasmus

Si vedano alcuni commenti sul sidiblog http://www.sidiblog.org/2016/06/15/i-brexit-should-they-stay/, su eurojus http://rivista.eurojus.it/il-dopo-brexit-molte-incognite-poche-certezze/http://rivista.eurojus.it/brexit-il-dibattito-nella-comunita-scientifica/, su affari internazionali http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=3517

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