Anche la Corte costituzionale belga interviene sulla maternità surrogata. E lo fa, in un caso particolare, la Corte costituzionale con la sentenza n. 109 depositata il 6 luglio 2023 (Belgio -procreazione assistita) che vede al centro una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Liegi il quale si interrogava sulla costituzionalità dell’articolo 318, par. 4 del codice civile che sarebbe in contrasto con gli articoli 10, 11 e 22 della Costituzione in combinazione con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare in quanto la norma del codice civile fissa limiti all’azione di contestazione della paternità. In questo caso, la norma doveva essere applicata a un caso di maternità surrogata realizzata da una donna sposata che, però, non aveva deciso insieme al marito il progetto genitoriale. Una coppia, non potendo avere figli aveva fatto ricorso alla fecondazione in vitro (ovocita della moglie e gamete del padre) e poi l’ovulo era stato impiantato nella sorella della moglie. Il padre biologico aveva avviato un’azione di contestazione della paternità del marito della madre surrogata che, in base alle norme del codice civile, si presumeva essere il padre del bambino. Il marito della madre surrogata, però, si era opposto al riconoscimento della paternità da parte del padre biologico/intenzionale sostenendo di non aver preso parte all’accordo sulla maternità surrogata. L’articolo 318 stabilisce una causa di irricevibilità del ricorso proprio perché non vi era stato il consenso del marito all’inseminazione artificiale e, quindi, il padre biologico non poteva contestare la paternità. La norma, infatti, dispone che la domanda di contestazione della presunzione di paternità non è ammissibile se il marito ha acconsentito all’inseminazione artificiale o a un altro atto finalizzato alla procreazione, a meno che il concepimento non possa esserne la conseguenza.
La Corte costituzionale precisa che in Belgio la maternità surrogata non è disciplinata sul piano normativo ma è, in ogni caso, una pratica di fatto anche se ogni contratto è da considerarsi illecito e non può produrre effetti. Per la disciplina del rapporto di filiazione vanno applicate le norme del codice civile. Pertanto, ad avviso della Corte costituzionale l’uomo che pretende di essere il padre del neonato non può mettere in discussione la paternità del marito della donna che si è prestata alla maternità surrogata, fermo restando che il marito “non ha alcun diritto sulla persona o sul corpo della moglie”. Per la Corte costituzionale, tuttavia, la norma che preclude la possibilità di impugnare la presunzione di paternità nella maternità surrogata nei casi in cui la madre surrogata e il marito non abbiano alcun progetto genitoriale sul nascituro – circostanza che deve essere verificata dal giudice – non è proporzionata. Di conseguenza, ad avviso della Corte costituzionale la lettura dell’articolo 318, in linea con l’articolo 8 della Convenzione europea, porta alla possibilità di contestare la presunzione di paternità nel caso di maternità surrogata realizzata da una donna sposata nei casi in cui quest’ultima e il marito non abbiano avuto progetti genitoriali sul nascituro. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte europea che, tra l’altro, prevede ingerenze nella vita privata solo se proporzionali e idonee a raggiungere un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco e, pur precisando di non voler rimettere in discussione la conclusione raggiunta con la sentenza n. 56/2023 relativa alla maternità surrogata di una coppia dello stesso sesso e pur chiarendo di non pronunciarsi sulla gestazione per altri in quanto tale, ritiene che la preclusione alla contestazione della paternità non sia proporzionata rispetto all’obiettivo legittimo perseguito e, inoltre, trattandosi di un’eccezione alla contestazione della paternità tale preclusione deve essere interpretata in modo restrittivo. Tuttavia, la norma può essere considerata conforme alla Costituzione e alla Convenzione se interpretata nel senso che non impedisce la contestazione della presunzione di paternità nei casi in cui la madre surrogata e il marito non abbiano avuto un progetto genitoriale, situazione che spetta al giudice di merito verificare.
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