BCE e indagini penali: pubblicata la decisione sulla comunicazione di informazioni riservate

Rinnovato il quadro procedurale e normativo applicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) alle comunicazioni di informazioni riservate detenute dall’istituzione Ue e richieste dalle autorità nazionali. E’ stata infatti adottata la decisione 2016/1162 (BCE) sulla comunicazione di informazioni riservate nell’ambito di indagini penali (BCE/2016/19), pubblicata sulla GUUE L192 del 16 luglio 2016 e già in vigore dal 5 agosto, che predispone le regole per evadere le richieste di autorità nazionali inviate al meccanismo di vigilanza unica e alla BCE da parte degli organi nazionali che agiscono nell’ambito di inchieste penali. La decisione fissa talune condizioni funzionali ad assicurare un’adeguata protezione contro la divulgazione di informazioni. Di conseguenza, nel caso di istanze di un’autorità nazionale competente per indagini penali la Banca centrale chiede alla ANC (autorità nazionale competente) o alla BCN in questione, di impegnarsi “ad operare per conto della BCE” o alternativamente fornisce le informazioni se “sussiste un obbligo espresso di comunicare tali informazioni a un’autorità nazionale competente per le indagini penali imposto dal diritto dell’Unione o da quello nazionale” o se la comunicazione di tali informazioni riservate “è consentita dalla normativa applicabile e non sussistono ragioni preminenti per rifiutare la comunicazione di tali informazioni dettate dalla necessità di tutelare gli interessi dell’Unione o di evitare interferenze con il funzionamento e l’indipendenza della BCE, in particolare compromettendo l’assolvimento dei suoi compiti”.

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